Imposte indirette: definizione
Prima di analizzare le imposte indirette cerchiamo di chiarire alcuni concetti di base. I tributi si suddividono in imposte, tasse e contributi. Per imposta si intende qualsiasi prelievo coattivo, per tassa il corrispettivo per ricevere un servizio e contributo un corrispettivo coattivo per un servizio, quest'ultimo ha le caratteristiche sia dell'imposta (obbligatorietà) sia della tassa (si riceve un servizio in cambio, nella fattispecie la pensione).
Le imposte si suddividono poi in imposte dirette e imposte indirette. Le imposte dirette colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene prodotta (reddito), mentre le imposte indirette colpiscono la ricchezza nel momento i cui viene spesa (trasferimenti, acquisti).
Le principali imposte indirette sono l'Iva e l'Imposta di registro.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (Iva)
Istituita nel 1973 dal decreto del Presidente della Repubblica 633/1972, è un'imposta che si applica alle cessioni di beni e servizi colpendo però solo il valore aggiunto in ogni fase del processo produttivo e distributivo. La disciplina Iva è infatti strutturata in base ad uno schema, comune a tutti i paesi dell'Unione Europea, per cui l'impresa che effettua il relativo versamento può recuperarla grazie al meccanismo della detrazione imposta da imposta e quindi il relativo costo si scarica interamente sul consumatore finale.
Attualmente le aliquote previste sono tre: ordinaria del 21%, oppure quelle ridotte del 4% e del 10%. Tutti coloro che esercitano un'attività imprenditoriale devono documentare le operazioni effettuate che rientrano nel campo d'applicazione dell'Iva attraverso:
- la fattura;
- lo scontrino fiscale;
- la ricevuta;
- i documenti di trasporto.
IMPOSTA DI REGISTRO
L'imposta di registro può avere una certa rilevanza in determinate operazioni, quali ad esempio trasferimenti mobiliari e immobiliari, e si applica in alternativa all'Iva qualora l'operazione stessa non ne sia soggetta.
L'imposta di registro si applica sia agli atti soggetti a registrazione dalla legge, sia a quelli registrati volontariamente e, in relazione al momento in cui sorge l'obbligo di registrazione, si distingue tra atti soggetti a registrazione in termine fisso e atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso.
Le altre imposte indirette da citare sono le Imposte Ipotecarie e Catastali e l’Imposta di bollo.
Rag. Marco Vizzini
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
Vizzini Rag. Marco
Per quanto riguarda l’Iva, periodicamente, gli imprenditori devono rilevare la propria posizione Iva (a debito o a credito) con riferimento alle operazioni attive effettuate e a quelle passive documentate, estinguendo l'eventuale debito oppure utilizzando il credito per compensare future posizioni debitorie. La liquidazione avviene di norma mensilmente, entro il giorno 16; tuttavia alcuni contribuenti con un volume d'affari contenuto entro certi limiti possono scegliere la liquidazione trimestrale pagando in più l'interesse dell'1% sull'Iva da versare.
I versamenti periodici dell'Iva devono essere eseguiti usando l'apposito Modello Unico di versamento F24 valido, oltre che per l'Iva, per tutte le imposte sui redditi e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, per l'IRAP e per i contributi previdenziali e assistenziali. Il versamento dell'Iva a debito non va eseguito se l'ammontare dovuto non supera l'importo di 25,82 euro.
Il commercialista si occupa della registrazione delle fatture clienti e delle fatture fornitori determinando l’Iva dovuta o a credito dell’impresa in uno specifico periodo, compilando il modello F24 per l’importo da pagare e stabilendo con il contribuente chi tale mod. F24 dovrà trasmetterlo per via telematica.
Dobbiamo registrare un contratto di associazione in partecipazione. A tale riguardo, esiste un termine per la registrazione dell’atto?
Il contratto di associazione in partecipazione è soggetto a registrazione in termine fisso, ai sensi dell’articolo 2, secondo comma, della tariffa, parte I, del Testo Unico dell’imposta di registro (decreto del Presidente della Repubblica 131/1986). Pertanto i termini di registrazione dell’atto sono quelli indicati dall’articolo 13 dello stesso Testo Unico, il quale prevede che la registrazione degli atti che vi sono soggetti in termine fisso deve essere richiesta entro venti giorni dalla data dell’atto se formato in Italia ed entro sessanta giorni se formato all’estero.
Un soggetto ha acquistato la prima casa usufruendo delle agevolazioni fiscali. Dopo cinque anni dall'acquisto riceve in donazione un immobile in cui intende andare a vivere. E’ possibile vendere la casa senza perdere le agevolazioni?
In caso di acquisto di un immobile usufruendo delle agevolazioni prima casa sussiste l’onere di mantenere la proprietà per almeno un quinquennio. Pertanto solo in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici prima casa, prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Nel caso descritto pertanto la vendita dell’immobile, essendo trascorsi oltre cinque anni dall’acquisto, non comporterà alcuna decadenza dal beneficio.
In caso di decesso del locatore il contratto di affitto passa agli eredi. E' necessario pagare l’imposta fissa di registro?
I rapporti giuridici in capo al de cuius si trasferiscono agli eredi legittimati alla successione, pertanto è sufficiente comunicare i nuovi nominativi all'Ufficio del Registro, senza eseguire il versamento dell’imposta di fissa prevista per i casi di cessione del contratto di locazione.
Nel caso un soggetto proprietario del 50% dell'abitazione principale acquistata con le agevolazioni prima casa voglia vendere la sua parte alla moglie, non essendo trascorsi almeno 5 anni dalla data d'acquisto, a che conseguenze fiscali va incontro?
Il comproprietario che trasferisce all’altro proprietario la sua quota di comproprietà non perde le agevolazioni di cui ha fruito se entro un anno dalla vendita procede all’acquisto di un’altra abitazione principale. Il nuovo acquisto risulta nuovamente agevolato (Iva al 4% o registro al 3%, ipotecarie e catastali in misura fissa) e lo stesso fruisce del credito di imposta sul riacquisto della prima casa pari all’imposta versata sul primo acquisto.
Si ha una causa di decadenza dalla agevolazione prima casa nell'ipotesi in cui l'immobile acquistato venga venduto prima del compimento del quinquennio ed entro un anno dalla vendita il contribuente acquisti un altro immobile?
La nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, del Testo Unico dell’imposta di registro al comma 4 dispone la decadenza dalle agevolazioni prima casa nell’ipotesi in cui l’immobile acquistato con i benefici sia trasferito prima del decorso di cinque anni dalla data del suo acquisto. Dispone, inoltre, che non si verifica decadenza nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E del 26.01.2001 ha affermato che il mancato riacquisto a titolo oneroso dell’immobile da parte del contribuente configura l’ipotesi di decadenza dalla agevolazione in quanto la causa di esclusione dalla decadenza trova giustificazione nell’investimento necessario per acquistare un nuovo immobile prima casa da adibire a propria abitazione principale.
E' possibile usufruire dell'agevolazione prima casa nel caso di acquisto di un immobile attigua all'abitazione acquistata a suo tempo usufruendo dell'agevolazione?
L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 25/E del 25 febbraio 2005 ha ammesso ai benefici prima casa anche l’acquisto di una porzione abitativa adiacente la prima casa per realizzare un ampliamento, a condizione che l’abitazione mantenga dopo l’intervento le caratteristiche di una casa comunque non di lusso.
Una persona fisica ha acquistato due immobili contigui distintamente accatastati fruendo dell'agevolazione prima casa. A fine di non perdere l'agevolazione è necessario procedere ad accatastare le due unità come un unico immobile?
Come precisato dall'Amministrazione Finanziaria con la circolare 18 agosto 2005, n. 38/E , nel caso di acquisto contestuale o anche successivo di un appartamento contiguo a quello già posseduto si fruisce dei benefici fiscali prima casa, a condizione che dopo l’accorpamento l’abitazione sia accatastata come unica e conservi i requisiti di casa non di lusso.