Quali sono le condanne per la contravvenzione di omissione di lavori in edifici?
L'omissione di lavori in edifici pericolanti, nelle ipotesi lievi, è stata depenalizzata, pertanto la sanzione prevista è di carattere amministrativo pecuniario: da Euro 154 ad Euro 929. Tuttavia, nel caso in cui dai fatti derivi un pericolo per le persone, la pena può essere dell'arresto sino a 6 mesi, in alternativa all'ammenda non inferiore ad Euro 309.
Si può sempre ottenere la sola condanna pecuniaria in caso di omissione di lavori in edifici?
La decisione è rimessa alla discrezionalità del Giudice, pertanto, nei casi di pericolo alle persone e di particolare gravità del comportamento omissivo da parte del proprietario o custode dell'edificio, potrà essere comminata la condanna dell'arresto. Sempre a discrezionalità del Giudice, l'imputato, trattandosi di contravvenzione, potrà essere ammesso a definire il procedimento attraverso la richiesta di oblazione (162-bis Codice Penale), verificata la ricorrenza di tutti i presupposti.
Quale deve essere l'elemento soggettivo del reato di omissione di lavori in edifici?
Risponde di omissione di lavori in edifici chi abbia omesso di porre in sicurezza l'edificio pericolante con coscienza e libera volontà, anche solo a titolo di colpa. Potrà andare esente da responsabilità solo chi sia stato oggettivamente impossibilitato ad eseguire i lavori, senza propria colpa.
Nel caso di edificio appartenente a società dichiarata fallita, chi sarà ritenuto responsabile per omissione di lavori in edifici?
Laddove sia già stato nominato un curatore, egli dovrà accertare lo stato dei luoghi e provvedere alla demolizione o messa in sicurezza degli edifici che minaccino rovina. Tuttavia, nei casi di particolare urgenza e pericolo, potrebbe essere ritenuto responsabile anche il custode od il direttore dei lavori che siano a conoscenza dello stato degli immobili, nel caso in cui, a fronte di un ritardo delle disposizioni da parte del curatore, non provvedano ed eliminare il pericolo per le persone.
Il proprietario o chi abbia in custodia l'immobile sono obbligati ad effettuare lavori anche in assenza di un ordine dell'Autorità?
Sì, l'obbligo previsto dall'art.677 Codice Penale, in relazione all'omissione di lavori in edifici, sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della Pubblica Amministrazione.
Deriva impossibilità di adempiere e, quindi, assoluzione dalla contravvenzione di omissione di lavori in edifici nel caso in cui vi sia un ordine dell'autorità che non specifichi i lavori da porre in essere?
No, la responsabilità penale sussisterà ugualmente in quanto il provvedimento della Pubblica Autorità è solo eventuale e, se adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza dell'obbligo di cui all'art. 677 Codice Penale. Pertanto, né il fatto che i lavori non siano specificati, né il fatto che sia stato concesso un termine brevissimo per l'esecuzione dei lavori potranno assumere rilevanza ai fini dell'esclusione del reato. Il responsabile doveva sapere da tempo di essere obbligato a custodire al meglio il bene affidatogli in custodia.
Perché si dice che l'omissione di lavori in edifici sia un reato permanente?
Perché la responsabilità penale si protrae nel tempo e permane fino a che non siano cessati il pericolo per la pubblica incolumità e l'inerzia dell'obbligato alla custodia, attraverso l'adozione dei lavori ritenuti più idonei (demolizione dell'opera pericolante o messa in sicurezza della medesima).
Vi può essere più di un responsabile per il reato di omissione di lavori in edifici?
Sì. Esiste la possibilità di concorso dei persone nel reato, e di responsabilità risarcitoria in solido in capo ai medesimi. Ad esempio nel caso di proprietario e direttore dei lavori, o proprietario e custode, ovvero di più proprietari del medesimo bene, oppure ancora di co-eredi che abbiano acquisito per successione un immobile, pro quota.
Può sussistere il reato di omissione di lavori in edifici anche se l'immobile si trova in luogo isolato?
Sì se è possibile anche solo il passaggio occasionale di persone, o se sia accanto ad altri edifici che possano essere danneggiati dal crollo.
Può sussistere il reato di omissione di lavori in edifici anche se sia soggetta ad incuria solo una parte dei medesimi?
Sì, in quanto, ai fini della configurabilità del reato di omissione di lavori in edifici, il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo sfascio dell'edificio o della costruzione nella loro totalità, ma anche il distacco di una parte non trascurabile dei medesimi.
Può sussistere il reato di omissione di lavori in edifici anche dopo che l'edificio sia crollato?
Sì, se permanga uno stato di pericolo. L'obbligo previsto dall'art. 677 Codice Penale, infatti, si estende anche a chi, pur tenuto a ciò, abbia omesso di rimuovere il pericolo cagionato dall'avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.
Su chi grava l'obbligo previsto dall'art. 677 per omissione di lavori in edifici nel caso di un condominio in cui l'Assemblea non abbia approvato i lavori da svolgere?
In un edificio condominiale l'obbligo di eseguire i lavori necessari a scongiurare il pericolo di rovina, grava su ciascun singolo condomino, indipendentemente dall'attribuibilità ad esso della situazione pericolosa, per il solo fatto che sia comproprietario del bene pericolante.
Su chi grava l'obbligo previsto dall'art. 677 per omissione di lavori in edifici nel caso, invece, di ritardo nell'esecuzione della decisione assunta dall'Assemblea condominiale?
In tal caso, in ragione delle rispettive colpe, potranno risponderne l'Amministratore (nel solo caso di responsabilità per cattiva gestione del bene condominiale , pur avendo ricevuto mandato e fondi economici per provvedere), il nominato direttore dei lavori, il titolare dell'impresa edile incaricata. I singoli condomini, ad ogni buon conto, non andranno esenti da responsabilità per colpa, potendo rispondere di concorso di persone nel reato per non avere sopperito agli eventuali ingiustificati ritardi dei primi.
Nel caso in cui l'immobile sia stato sequestrato, chi risponde per omissione di lavori in edifici?
Il proprietario di un immobile, sottoposto a sequestro preventivo, che non provveda a eseguire i lavori urgenti per rimuovere una situazione di pericolo, non sarà chiamato a rispondere del reato quando di ciò abbia avvisato l'Autorità Giudiziaria e questa abbia rigettato la sua richiesta di riacquistarne la disponibilità.