Comunicazioni obbligatorie ai servizi per l’impiego: definizione
Le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego rappresentano
un vincolo che ricade in capo al datore di lavoro non solo nel momento in cui
viene instaurato un rapporto di lavoro, ma anche quando esso viene trasformato,
prorogato o concluso, al di là del fatto che si tratti di un rapporto di lavoro
autonomo, subordinato o di qualsiasi altra tipologia stabilita dalla legge.
Il datore di lavoro, pertanto, è tenuto a fornire le comunicazioni
del caso al servizio competente del centro per l'impiego dell'ambito
territoriale nel quale la sede di lavoro è ubicata.
Come si effettuano le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego?
Le comunicazioni devono essere effettuate in modalità telematica,
attraverso il sistema informatico di invio delle comunicazioni
obbligatorie. Grazie a questa modalità, non c'è più bisogno di trasmettere
comunicazioni cartacee differenti a vari enti (centri per l'impiego, Inail,
Inps, Ministero del Lavoro), ma è sufficiente compilare un solo modello da
inoltrare tramite Internet. Sarà compito del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, poi, trasmettere le comunicazioni all'Inail, cioè
l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro, e all'Inps,
cioè l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, oltre che a tutte le altre forme
previdenziali esclusive o sostitutive, senza dimenticare la Prefettura.
1. Perché si è ricorsi al sistema informatico di invio delle comunicazioni obbligatorie?
Grazie a questo sistema, è più semplice disporre di dati unitari, in virtù
della definizione di standard statistici e informatici, e il flusso di
informazioni può essere velocizzato, evitando gli sprechi e ottimizzando i
tempi. Il servizio, inoltre, è più trasparente, finalizzato a rendere più
agevole l'accesso tanto per i lavoratori quanto per le imprese. Insomma, tutte
le procedure amministrative possono essere semplificate, anche
approfittando del fatto che la comunicazione unica riduce gli oneri economici
che devono essere sostenuti dalle imprese, e gli archivi informatici dei vari
enti coinvolti sono integrati in maniera efficiente.
2. Quali sono i soggetti obbligati e quelli abilitati a presentare le comunicazioni obbligatorie?
I soggetti obbligati includono le pubbliche
amministrazioni, le agenzie di somministrazione, gli enti pubblici economici e
i datori di lavoro privati, eccezion fatta per gli armatori e per i datori di
lavoro domestici. I soggetti abilitati, invece, comprendono i periti
agrari, i periti agrotecnici, i consulenti del lavoro, le associazioni di
categoria, gli avvocati, i periti commerciali, i procuratori legali, i dottori
commercialisti, i promotori di tirocini consorzi e gruppi di imprese, i
ragionieri, i soggetti autorizzati all'attività di intermediazione, le
associazioni di categoria dei datori di lavoro agricoli e i servizi competenti
che inseriscono le comunicazioni d'ufficio.
3. Quali sono le procedure da seguire per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego?
Sia i soggetti abilitati che i soggetti obbligati sono tenuti ad
accreditarsi in base alle modalità previste dalla Regione o dalla Provincia
Autonoma in cui si trova la sede di lavoro. I soggetti istituzionali che sono
interessati alle comunicazioni sono gli uffici territoriali di governo, gli
enti previdenziali, le direzioni provinciali del lavoro, i centri per l'impiego
e le direzioni regionali del lavoro. I servizi informatici delle regioni, in
base alle regole di cooperazione applicativa, trasmettono le comunicazioni
ricevute dai centri per l'impiego al nodo di coordinamento regionale. Per
l'accesso sono necessari il codice fiscale e l'autocertificazione dei titoli
attraverso cui il soggetto abilitato viene autorizzato a operare per il datore
di lavoro.